NORMATIVA RIGUARDANTE I LOCALI D’ABITAZIONE

Requisiti principali igienico sanitari e sull'altezza minima

MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE
(DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975)

Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato. Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse (1);

Decreta:

Art. 1 ALTEZZA MINIMA

  1. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
  2. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
  3. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiri già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria" (2).

Art. 2 SUPERFICIE ABITABILE MINIMA

  1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
  2. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
  3. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
  4. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

  1. Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4 LA TEMPERATURA

  1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
  2. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
  3. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5 L'ILLUMINAZIONE

  1. Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
  2. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
  3. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6 VENTILAZIONE AMBIENTI

  1. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
  2. É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
  3. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7 STANZA DA BAGNO

  1. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
  2. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
  3. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8 MATERIALI

  1. I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
  2. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9

  1. Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

 

NOTE

(1) Le istruzioni citate vengono omesse in attesa del loro aggiornamento.

(2) Comma aggiunto, a partire dall'11 luglio 1999, dall'art. 1 del D. M. 9-6-1999.

UMBERTO PETROSELLI

LOCALI DI ABITAZIONE

LE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Cosa succede in caso di illeciti edilizi?

L'importante principio riguardantele le responsabilità del direttore dei lavori, nel caso di illeciti edilizi è stato emesso dalla Corte di Cassazione con sentenza 46477 del 10 ottobre c.a.
Secondo la Cassazione, infatti:

"La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta. Nel caso di specie, gli odierni imputati non hanno segnalato le difformità ai competenti organi comunali, ma si sono limitati a richiamare il committente, salvo dimettersi dall'incarico dopo avere avuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da loro stessi richiesto.

Pertanto il direttore dei lavori, per evitare di essere coinvolto nelle responsabilità conseguenti ad un abuso edilizio, non può semplicemente lasciare l'incarico, ma deve spiegare le cause delle dimissioni e denunciare il committente.

UMBERTO PETROSELLI

DIRETTORE LAVORI

COSA SI INTENDE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO?

Le procedure necessarie per attivarlo

 

CHE COS'É?

Per cambio di destinazione d’uso (CdU) si intende l’insieme delle attività volte alla modifica della destinazione d’uso delle unità immobiliari e/o edilizie esistenti, rispetto alle funzioni e/o all’interno delle stesse funzioni individuate dalle N.T.A. del P.R.G. vigente. Il CdU con o senza opere è subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione da determinarsi in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

NEL DETTAGLIO

In urbanistica si definisce destinazione d’uso di un immobile l’insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo del manufatto edilizio. Tra le diverse destinazioni d’uso, vi sono quella residenziale, quella commerciale o quella industriale.
Per poter effettuare un mutamento di destinazione d’uso per un immobile, è indispensabile richiedere i necessari titoli autorizzativi, in mancanza dei quali si configurerebbe un abuso edilizio.
Per prima cosa, è quindi necessario verificare che il locale Piano Regolatore consenta il cambio di destinazione nella zona oggetto dell’intervento.
In secondo luogo, bisogna distinguere il caso in cui il cambio d'uso sarà con o senza opere.
Nel caso in cui il cambiamento d’uso sia semplicemente funzionale e non comporti, quindi, l’esecuzione di opere, è possibile ottenerlo semplicemente presentando una Denuncia di Inizio Attività, a firma di un tecnico abilitato.
Se invece, per poter svolgere delle nuove funzioni, è necessario compiere delle modifiche strutturali o distributive, bisognerà richiedere un Permesso di Costruire. In ciascuno dei casi il cambiamento potrebbe essere oneroso, cioè necessiterà del pagamento di un contributo per gli oneri di urbanizzazione. Ma, a questo proposito, l’obbligo cambia in base alla normativa regionale.

UMBERTO PETROSELLI

CAMBIO DI DESTINAZIONE USO

 

 

 

COS'È IL CARICO D’INCENDIO?

Quando serve e come richiederlo

Quando l'edificio subisce modifiche strutturali, nelle lavorazioni, o di destinazione dei locali, o quando vengono cambiate le sostanze pericolose che vi sono depositate, è necessario che i Vigili del Fuoco verifichino che sia tutto in regola.

 

COSA SI INTENDE PER CARICO DI INCENDIO?

S'intende per carico d'incendio, e lo si indica con Q, la quantità di calore che si svilupperebbe per combustione completa di tutti i materiali combustibili contenuti nel compartimento, ivi compresi le strutture, gli infissi, le opere di finitura dei muri, pavimenti e soffitti costituiti da materiali combustibili. Può essere anche riferito ad un legno standard avente potere calorifico inferiore pari a 18,42 Mi/kg ottenendo il c.i. espresso in kg. di legno standard.
Il carico d'incendio può essere riferito all'area in pianta o a quella delle finestre. Il carico d'incendio per come è stato definito dipende dalla qualità e quantità del materiale combustibile. Ma la quantità di calore prevista, in pratica, è ben lungi dall'essere raggiunta in rapporto a molti fatti accessori (stato di suddivisione, distribuzione, forma e modalità di deposito), ma soprattutto per il fatto che non si verifica mai la combustione completa di tutto il materiale combustibile nel compartimento.

 

COSA È il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)?

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il Certificato di Prevenzione Incendi e' rilasciato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il CPI certifica che l'attività esaminata è stata controllata dai Vigili del Fuoco e trovata conforme alle norme antincendio.

 

COSA SIGNIFICA REI?

È un acronimo che serve ad indicare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo (componente o strutturale) e compare nell'Allegato A del D.M. del 30 novembre 1983.

  • R indica la stabilità intesa come attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
  • E indica la tenuta ai fumi intesa come attitudine a non lasciare passare né produrre (se sottoposto da un lato all'azione del fuoco) vapori o gas caldi sul lato non esposto.
  • I indica l'isolamento termico inteso come attitudine a ridurre entro un certo limite di tempo la trasmissione di calore.

I numeri che seguono la sigla stanno ad indicare i minuti di stabilità, tenuta ed isolamento termico in caso di incendio. Ad esempio REI 120 indica che i tre criteri sopra citati saranno rispettati per 120 minuti, ossia 2 ore dallo scoppio dell'incendio.

ING. UMBERTO PETROSELLI

CARICO INCENDIO

COS'È IL REGOLAMENTO EDILIZIO?

Le trasformazioni in abito urbanistico ed edilizio

Il regolamento edilizio disciplina, all’interno dell’intero territorio comunale, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia, contiene disposizioni per la tutela dei valori ambientali e architettonici, per il decoro e la qualità urbana ed edilizia, per l’igiene e la sicurezza cittadina.
In linea generale il contenuto dei regolamenti edilizi è stabilito dall'art.33 della Legge Urbanistica, che elenca una serie di materie che devono essere specificatamente disciplinate. Ciò significa che ogni Comune può adottare norme anche in materie diverse da quelle previste nell'articolo predetto, sempre che riguardino l'attività edilizia.
Il Regolamento Edilizio nel dettare norme deve distinguerle a seconda che riguardino:

  • Il nucleo edilizio esistente
  • Le zone di ampliamento dell'abitato
  • Il restante territorio comunale

Le norme regolamentari possono dividersi in tre gruppi:

  • Norme di procedura, riguardanti la composizione, la competenza ed il funzionamento dei vari organi e uffici cui è attribuita la disciplina urbanistica, la licenza di costruzione, la progettazione, la esecuzione e la vigilanza dei lavori.
  • Norme di carattere urbanistico riguardanti la distanza e l'altezza dei fabbricati, i tracciati stradali, la tipologia degli edifici secondo le zone di territorio, l'aspetto estetico degli stessi.
  • Norme di carattere igienico-sanitario, riguardanti le dimensioni delle costruzioni ed i servizi tecnici, igienici e l'osservanza delle prescrizioni relative ai materiali da costruzione.

La funzione del regolamento edilizio è complementare alla disciplina urbanistica, ma non sostitutiva ad essa. Le sue disposizioni, anche se in qualche caso contengono prescrizioni tecniche, sono in prevalenza di ordine giuridico-amministrativo.
Le limitazioni imposte dai regolamenti edilizi sulle altezze, sulle distanze, sul volume degli edifici, essendo diretti alla tutela degli interessi pubblici, sono inderogabili da parte dei privati, i quali devono uniformarsi sotto pena di sanzioni che possono giungere all'abbattimento di quanto costruito contro le prescrizioni.
Il regolamento edilizio si applica a tutto il territorio comunale nel momento stesso in cui entra in vigore.

Ing. UMBERTO PETROSELLI

REGOLAMENTO EDILIZIO