LE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Cosa succede in caso di illeciti edilizi?

L'importante principio riguardantele le responsabilità del direttore dei lavori, nel caso di illeciti edilizi è stato emesso dalla Corte di Cassazione con sentenza 46477 del 10 ottobre c.a.
Secondo la Cassazione, infatti:

"La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta. Nel caso di specie, gli odierni imputati non hanno segnalato le difformità ai competenti organi comunali, ma si sono limitati a richiamare il committente, salvo dimettersi dall'incarico dopo avere avuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da loro stessi richiesto.

Pertanto il direttore dei lavori, per evitare di essere coinvolto nelle responsabilità conseguenti ad un abuso edilizio, non può semplicemente lasciare l'incarico, ma deve spiegare le cause delle dimissioni e denunciare il committente.

UMBERTO PETROSELLI

DIRETTORE LAVORI