LA LEGGE 47/85 - IL CONDONO EDILIZIO

Cosa si intende per opere eseguite con variazioni essenziali, non essenziali o in totale difformità?

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione, quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche iniziali, ad esempio il piano volumetrico o di utilizzazione oltre i limiti indicati nel progetto.
Di conseguenza si stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) Mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard urbanistici;
b) Aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio rispetto al progetto approvato;
c) Modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) Mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione all’art. 31 della legge 457/78 – classificazione degli interventi edilizi;
e) Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

Definizione degli interventi edilizi per le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore

UMBERTO PETROSELLI

IL CONDONO EDILIZIO