PARCHEGGI CONDOMINIALI

Quanti ne abbiamo a disposizione?

La legge Bucalossi, stabiliva che gli spazi destinati a parcheggio di cui debbono essere obbligatoriamente dotate le costruzioni sono di ogni 20 metri cubi di costruito per 1 metro quadratoo di parcheggio.
Invece, la legge Tognoli successiva, incrementa la superficie destinata a parcheggi prevedendone 1 mq per ogni 10 mc. Inoltre l'art.9 disciplina i parcheggi su aree private: negli edifici – sia di proprietà individuale che di proprietà condominiale – si possono realizzare parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo del fabbricato, nei locali siti al piano terreno del fabbricato nonché nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
La Tognoli introduce anche il PuP, Programma Urbano dei Parcheggi, secondo il quale i Comuni possono prevedere la realizzazione di posti auto, su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, da destinare a pertinenza di immobili privati, concedendo il diritto di superficie dell'area pubblica ai privati interessati, a imprese, società o cooperative di costruzione (tutti soggetti che, una volta realizzati i box, li cedono a coloro che possono destinarli a pertinenza di proprie unità immobiliari).

 

Altri contenuti fondamentali della legge?

Innovazioni importanti contenute in questa legge sono l'estesa introduzione del diritto di superficie, con conseguente proprietà del bene edificato, su un terreno che rimane di proprietà altrui. Queste norme miravano evidentemente ad aumentare lo spazio a disposizione dell'edilizia pubblica, nell'intento di ridurre il peso della speculazione fondiaria.
L'indennità venne riferita non più al valore di mercato delle aree, ma al loro valore intrinseco. Nelle aree esterne ai centri edificati l'indennizzo veniva posto pari al valore agricolo medio corrispondente alle colture in atto nell'area da espropriare, con un raddoppio a favore del proprietario diretto coltivatore.

UMBERTO PETROSELLI

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